Continuiamo pure sta buffonata RIDICOLA.
Fatevi i conti, vendiamo questo, togliamo quello, ANCORA NON AVETE CAPITO.
Noi NON siamo stati nemmeno sanzionati sul break-even, ma SUGLI AMMORTAMENTI, una roba fuori dal mondo, ovvero hai 5 stabilimenti e devi vendere per forza il piu' costoso e nuovo e competitivo, COSA ***** C'ENTRA COL RISANAMENTO?
Ti impediscono gli introiti derivanti dalla partecipazione COMPETITIVA (formalmente acquisita di diritto) ad un torneo (che è mercato degli sponsor), attraverso lo scientifico indebolimento dei tuoi CESPITI (perchè se intervieni sull'ammortamento stai dicendo DEVI VENDERE i cespiti migliori) e quindi definire "a priori" il tuo indebolimento e impossibilità di andare avanti nel torneo.
Se tu fai gareggiare alle Olimpiadi uno con le catene ai piedi per ordine del CIO, cosa fai, denunci il CIO o non vai alle Olimpiadi?
Cioè FUORI IMMEDIATAMENTE DA QUESTO DELIRIO TOTALMENTE ARBITRARIO E ILLEGALE, CAUSA E RISARCIMENTO DANNI.
Articolo 101 del TFUE
(ex articolo 81 del TCE)
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.