Questa la norma usata dal giudice per escludere il Pro Piacenza dal campionato, grassettata la parte usata nel caso in questione.
Art. 10.6 codice di giustizia sportiva
La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
Art. 10.6 codice di giustizia sportiva
La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.